SULLA PELLE DEI MIGRANTI: SMASCHERARE LO SFRUTTAMENTO

Definizioni precise dei fenomeni di schiavitù, lavoro forzato e traffico di esseri umani possono aiutare a comprendere con quali strumenti combatterli: oltre che sulla legislazione penale, occorre concentrarcisi anche su profonde riforme sociali, economiche e culturali.

Estratto dell’articolo ‘Forced Labour, Slavery and Human Trafficking: When do definitions matter?’ di Roger Plant, già a capo dell’International Labour Organization’s Special Action Programme to Combat Forced Labour.

DEFINIRE I FENOMENI SERVE A CAPIRE CON QUALI STRUMENTI POSSANO ESSERE CONTRASTATI. UN TEMA EUROPEO E NON SOLO CHE ‘INCIAMPA’ IN FORME SPESSO SFUGGENTI DI COERCIZIONE E CHE NON VA CIRCOSCRITTO ALLA SOLA LEGISLAZIONE PENALE, MA RICHIEDE PROFONDE RIFORME SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI.

Nei primi anni dopo l’entrata in vigore del Protocollo contro il traffico di esseri umani nel 2003 (1), l’enfasi predominante è stata sul trafficking a scopo di sfruttamento sessuale. A distanza di oltre un decennio l’enfasi si è gradualmente ma decisamente spostata. Molti stati hanno riconosciuto uno specifico reato di traffico di esseri umani per lo sfruttamento lavorativo, e hanno iniziato a rafforzare le proprie capacità di raccogliere dati, indagare e perseguire penalmente in questo ambito. Organizzazioni come l’Organizzazione Internazionale del Lavoro hanno sviluppato e affinato i propri indicatori, supportando sia le forze di polizia sia gli erogatori di servizi nell’identificazione di casi di trafficking a scopo di sfruttamento lavorativo. Sia le agenzie delle Nazioni Unite sia organizzazioni non governative specializzate hanno offerto numerose sessioni formative sull’argomento, solitamente cercando di coniugare giustizia penale e del lavoro, e cercando anche di tendere una mano al mondo del business e alle organizzazioni dei lavoratori. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati dal crescente coinvolgimento del business, affinché affrontasse in maniera responsabile la possibile presenza di lavoro forzato e traffico di esseri umani nelle attività e nelle filiere produttive delle proprie imprese.

Zone grigie nei mercati del lavoro.

È emerso un consenso sul fatto che il confine tra lavoro forzato e trafficking a scopo di sfruttamento lavorativo sia estremamente difficile da definire. Esiste un numero ridottissimo di casi eclatanti, dove i colpevoli sono perseguiti con successo e ricevono condanne pesanti (a volte accompagnate da una sanzione amministrativa). La situazione è tuttavia caratterizzata da zone grigie e controverse, come le somme esorbitanti che spesso i migranti pagano alle agenzie di reclutamento, le ingiustificate deduzioni dallo stipendio a cui i migranti sono soggetti, le lunghe giornate di lavoro, e le insalubri condizioni di vita e lavoro. Questa viene spesso presentata come una catena di inganno fatta di sottili forme di coercizione che può spingere i migranti e altri lavoratori vulnerabili in situazioni di estremo degrado, che presumibilmente equivalgono a servitù da debito.

A causa di queste ambiguità, e della difficoltà a persuadere una corte, all’interno dei sistemi di diritto civile, che queste sottili forme di coercizione e inganno costituiscono reati di lavoro forzato e trafficking a scopo di sfruttamento lavorativo, ci sono stati pochissimi casi di procedimenti conclusisi con successo.

Quando forme sottili di coercizione sono state così difficili da provare in tribunale, c’è stata una sorta di tendenza – sia nelle legislazioni sia nei sistemi giudiziari nazionali – a concentrarsi sulle condizioni oggettive dello sfruttamento, piuttosto che sui mezzi coercitivi o ingannevoli tramite i quali le persone vengono condotte in queste condizioni. In Europa, quando la Germania ha emendato il suo codice penale per introdurre il reato specifico di trafficking a scopo di sfruttamento lavorativo, questo è stato incluso nella sezione dei ‘crimini contro la libertà personale’.

Tra gli indicatori chiave del reato di trafficking a scopo di sfruttamento lavorativo figurano non solo la riduzione di lavoratori migranti in condizioni di ‘schiavitù, servitù o servitù da debito’, ma anche il loro impiego in condizioni sensibilmente differenti rispetto a quelle offerte a cittadini tedeschi.

Più in generale a livello europeo maggiore attenzione è stata posta su tali fattori oggettivi di sfruttamento lavorativo. È cresciuta la preoccupazione per le implicazioni per i diritti e gli standard del lavoro dei ‘mercati del lavoro a due livelli’ (una serie di standard per i cittadini, un’altra per i lavoratori migranti), e ‘forme atipiche’ di impiego come l’incarico dei lavoratori (assunti secondo lo stipendio e il diritto del lavoro del paese da cui partono, anziché secondo quelli del paese d’arrivo), o programmi di lavoro temporaneo per migranti fatti arrivare attraverso speciali regimi di visti.

migrazione testimonianza cellulare Guinea Bissau Mani Tese 2017
© Mirko Cecchi

 

Punire i colpevoli, cambiare il sistema.

Nei singoli casi sarà sempre difficile sapere quando applicare le sanzioni penali o le normative sul lavoro, o una combinazione delle due. Da un lato c’è un numero significativo, per quanto esiguo, di casi che devono essere affrontati penalmente. Non fa alcuna differenza che vengano affrontati attraverso i reati di schiavitù, lavoro forzato o traffico di esseri umani. Questi sono crimini seri in qualsiasi circostanza, sia per la legislazione internazionale sia per la maggior parte delle legislazioni nazionali, e come tali devono essere trattati. I sistemi assimilabili alla schiavitù, e in larga parte il concetto stesso di sfruttamento, devono essere compresi in maniera diversa. I primi sono chiaramente problemi sistemici, radicati in una complessa eredità di fattori socioculturali. L’opzione dell’applicazione della legislazione penale è sempre possibile per affrontare i casi peggiori, ma i problemi sistemici devono essere affrontati alla loro radice attraverso importanti riforme sociali, economiche e culturali e attraverso la sensibilizzazione. Più recentemente il ‘discorso di lotta al traffico di esseri umani’ nel suo senso più ampio è stato funzionale ad attirare la necessaria attenzione sui numerosi abusi che oggi colpiscono i migranti e altri lavoratori vulnerabili. È stato utile per mettere in evidenza questioni più ampie di discriminazione, insieme a gravi mancanze nelle politiche di migrazione e asilo.

Il futuro è incerto. Il discorso ha alimentato importanti dibattiti politici, in diversi contesti nazionali e regionali, su cosa costituisca sfruttamento del lavoro e sulle modalità per affrontarlo. Come reazione contro la spiccata deregolamentazione che ha influenzato il mercato del lavoro in così tanti paesi negli ultimi decenni, questo potrebbe costituire la base per nuove leggi e politiche che pongano rimedio a vuoti legislativi, come ad esempio garantire monitoraggio e supervisione più severi degli intermediari senza scrupoli che sono alla base di troppi di questi problemi.

La pignoleria sulle precise definizioni dei concetti di schiavitù, lavoro forzato e traffico di esseri umani non affronta le questioni principali che sono in gioco. La vera sfida è capire quale di questi problemi possa essere affrontato efficacemente attraverso l’applicazione della legge contro i singoli criminali; e quali problemi invece — che si tratti di contrastare la questione aperta delle pratiche tradizionali assimilabili alla schiavitù, piuttosto che affrontare nuovi fenomeni — possono essere affrontati solo attraverso strategie sociali ed economiche più complete.

Articolo comparso sul Giornale di Mani Tese dicembre 2017


(1) Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, 15 novembre 2000, (Protocollo contro il traffico di esseri umani).

Questo è un articolo liberamente accessibile distribuito con licenza Creative Commons Attribution, che ne consente l’utilizzo, la distribuzione e la riproduzione su qualsiasi supporto esclusivamente per fini non commerciali, a condizione di riportare sempre autore e citazione originale: R. Plant, ‘Forced Labour, Slavery and Human Trafficking: When do definitions matter?’, Anti-Trafficking Review, issue 5, 2015, pp. 153–157.

https://www.antitraffickingreview.org

L’articolo completo è reperibile tradotto all’indirizzo https://manitese.it/giornata-europea-contro-tratta-chiarezza-definizioni

Traduzione a cura di Chiara K. Cattaneo.